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Attestato di Prestazione Energetica

Pubblicato da Giovanni Cardillo sopra 30 Settembre 2015
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Come cambia l’attestato di prestazione energetica

Dal 1 di Ottobre 2015 cambia la normativa sulla certificazione energetica, delineiamo qui tutte le specifiche da evidenziare nel nuovo attestato e i cambi principali posti in essere dalla legge.

Ma vediamo più specificatamente come si compone il nuovo attestato di certificazione energetica e come va compilato correttamente.

Vediamo i punti fondamentali del nuovo ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Al punto 1 troviamo la destinazione d’uso: residenziale e non residenziale. In caso di parti di edifici ad uso residenziale e non, la certificazione dovrà tener presente la destinazione che ne occupa la porzione maggiore.

In seconda istanza va indicato se si trata di una certificazione che considera l’intero edificio, la singola unità immobiliare, o un gruppo di unità immobiliari con medesime caratteristiche dimensionali, di esposizione e di impiantistica.

E il motivo del rilascio, per esempio se l’immobile viene messo in locazione, se è una nuova costruzione, se è stato sottomesso a una importante riquelificazione energetica, ecc.

Vengono poi menzionati i dati identificativi dell’immobile sottomesso a certificazione energetica.

Di seguito nel punto 5, 6, 7, e 8 vanno indicati i sistema di riscaldamento-raffreddamento presenti all’interno dell’unità immobiliare, la produzione di acqua calda, l’illuminazione, ecc.

Al punto 9 e 10 si danno indicazioni di facile interpretazione (attraverso 3 emoticons: positiva, normale e negativa) per quanto riguarda la prestazione energetica suddivisa in invernale e estiva.

Affianco verrà quindi indicata la prestazione energetica globale, con classi energetiche che vanno da A4 (la più efficiente) a G (la meno efficiente). Con indicazione anche del valore corrispondente all’immobile certificato.

Ed infine si indicherà il valore in riferimento ad un edificio nuovo o esistente.

Nella seconda pagina dell’attestato (ai punti 13 14 e 15) vedremo specificati i valori di consumo annuo stimato degli impianti presenti all’interno dell’immobile e gli indici di prestazione energetica globali e le rispettive emissioni.

Una delle grandi novità la troviamo al punto 16, ovvero dove vanno indicate le raccomandazioni.

Si danno qui le indicazioni dei tipi di interventi che permetterebbero la riqualificazione energetica, specificando se si trata di una ristrutturazione importante( punto 17), il tempo di ritorno dell’investimento in anni e la classe energetica che si potrebbe raggiungere con il singolo intervento o con la totalità degli interventi suggeriti.

Nella terza pagina infine andranno indicati i valori in dettaglio del fabbricato e le specificazioni poi dei diversi impianti.

Di fondamentale importanza risulta la compilazione delle prime 3 righe, ovvero quelli che fanno riferimento alla climatizzazione invernale, estiva e alla produzione dell’acqua calda (punto 18).

Per quanto riguarda gli impianti combinati (punto 19) è implicitamente contenuta nel punti precedenti , pertanto potrebbe anche non venir compilata questa parte.

Mentre al punto 20 andranno indicati tutti quegli impianti che vengono alimentati da fonti rinnovabili.

Al punto 21 andrebbero indicati i valori del vettore energetico utilizzato, della potenza nominale, dell’efficienza e dell’indice di prestazione EP ren, Ep nren per produzione da fonti rinnovabili. Ma non si tratta di dati rilevanti e pertanto anche questa parte può venir omessa.

Vogliamo però sottolineare il fatto che, chi è già dotato di un certificato rilasciato in conformità con la legge, non sarà tenuto a richiederne uno nuovo secondo la nuova direttiva, fino alla sua scadenza. Come menzionato nell’art. 6 comma 10 del D.Lgs 192/05: L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Fonte: Lavoripubblici.it

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