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Pubblicato da Giovanni Cardillo sopra 18 Febbraio 2016
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Locazione e Ravvedimento Operoso Novità 2016

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Con la legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza le sanzioni, previste dal’art. 15 del D.L. 158/2015, sono ridotta del 50%.

Cosa cambia in pratica nel 2016?

l’importo del tributo dovrà essere aumentato di una SANZIONE pari a:

  • 0,1% per ogni giorno se il pagamento avviene entro 14 giorni;
  • 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno;
  • 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene entro il 90° giorno;
  • 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata se il versamento entro 1 anno;
  • 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
  • 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata se il ravvedimento avviene oltre due anni.
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

oltre gli interessi di mora:

  • per il calcolo degli interessi di mora, il nuovo saggio di interessi da applicare per il 2016 è lo 0,2%. Ricordiamo che la formula da utilizzare per il calcolo degli interessi è:

    saggio di interessi (0,2%) x importo del tributo x giorni della violazione / 365

Analizziamo il caso specifico del ritardo del versamento delle Imposte di Registro per l’annualità successiva per un contratto di Locazione:

  • Imposta dovuta € 200,00;
  • Giorni di Ritardo nel Versamento 13;
    • Sanzione 0,1% X 200,00 X 13 = 2,60;
    • Interessi di mora 0,2% X 200 X 13 / 365 = 0,01

L’importo da versare entro il 13° giorno successivo alla scadenza annuale previsto dalla legge è pari a € 200 + € 2,60 + € 0,01 = € 202,61

Per Chiarimenti o consulenza non esitate a CONTATTARCI.

 

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