Chiede al subentrante inquilino di saldare il debito, impedendo l’attivazione del servizio oppure sospendendolo o comunque facendo ostruzionismo, Questo comportamento è ILLECITO!!!
A Secondo che si tratti di Subentro o voltura le cose cambiano, chiariamo questi 2 concetti base.
- Con la voltura dell’utenza, il contratto di fornitura passa da un cliente ad un altro senza interruzione dell’erogazione del servizio.
- Con il subentro, si cessa il vecchio rapporto e si attiva un rapporto ex-novo con il nuovo cliente. Il vecchio cliente cessa il rapporto chiedendo la disattivazione del contatore.
Infatti quando si parla di morosità delle utenze pregresse, nel caso del subentro ci sono pochi dubbi. Si cessa un rapporto contrattuale e se ne apre uno nuovo. Contratti diversi, soggetti diversi, obbligazioni contrattuali diverse. Non ci si pone neanche il dubbio se il subentrante debba accollarsi i costi del precedente intestatario dell’utenza e quindi Il fornitore dell’utenza non avrà altra opzione che rivalersi sull’utente moroso.
Nel caso di voltura, è si una prassi meno costosa del subentro, in quanto:
- non ci sono ad esempio costi di attivazione di una nuova utenza;
- non ci sono interruzioni di servizio;
- c’è soluzione di continuità e quindi non ci sono problemi di tempistiche di attivazione.
Però la “voltura” è più una prassi, infatti manca una definizione contrattuale. L’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) nelle condizioni generali di contratto specifica che trattarsi di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente. Insomma, una vera e propria cessione del contratto a terzi. Stando a questa interpretazione, sembra ci sia un nesso di continuità fra vecchio e nuovo intestatario e pertanto in nuovo intestatario dovrebbe accollarsi eventuali oneri di morosità del precedente intestatario per evitare l’interruzione del servizio. Ovviamente resta sempre il diritto del nuovo inquilino di rivalersi sul vecchio.
Ma alcune sentenze e decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanno delineato che: il nuovo intestatario dell’utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di un altro utente, il fornitore, se dovesse pretendere il pagamento dei debiti pregressi del precedente inquilino, commetterebbe un illecito anche se previsto dalle condizioni generali di contratto!
Non esistendo una definizione contrattuale del termine “voltura” , e nell’allegato 1 della delibera 348/07 l’AEEG la voltura viene definita, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.
Quindi anche nel caso di voltura, al parti del subentro, si parla di 2 contratti distinti. Esiste anche una sentenza del tribunale di Messina a tal riguardo (sentenza 671/2012), pertanto cadono completamente i presupposti per il nuovo inquilino di accollarsi i debiti pregressi di morosità del precedente inquilino.
A conferma di questo orientamento, l’Antitrust ha anche chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un’utenza a chi chiede il subentro per morosità pregresse del precedente inquilino. Quindi ogni richiesta di pagamento debiti precedenti pena sospensione del servizio o mancata attivazione dello stesso è da considerarsi illecita e priva di ogni fondamento. Qualora l’espressione “voltura” fosse ricondotta ad un significato diverso in fase pre-contrattuale, sarebbe una clausola inefficace.
Ci sono delle eccezioni esplicitamente previste dalla legge dove tale interpretazione è derogabile. E’ il caso ad esempio dell’erede che chiede il subentro o voltura intestata al deceduto. In questo caso si applicano le norme sulla successione, un altro caso “limite” è quando il gestore riesce a dimostrare che il subentro o la voltura e’ stata richiesta al fine di ostacolarne l’attività di recupero crediti.